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La Cassazione accoglie il ricorso di un utente di Gela.”Caltaqua eroga acqua non potabile e viola il contratto”

Last updated: 27/07/2025 10:39
By Redazione 297 Views 4 Min Read
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E successo a Gela, ma è una questione dibattutta anche da altre parti

La fornitura di acqua non potabile non potabile viola gli obblighi contrattuali imposti al gestore privato Caltaqua.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una utente gelese.

Dal 2006 e fino al 2010 nella sua abitazione il cittadino ha ricevuto acqua non potabile, come accade ancora adesso a Gela e non solo.

Per la Cassazione, la fornitura di acqua non potabile “legittima l’esercizio di un’azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale”.

Il ricorso è stato presentato dai legali dell’utente, gli avvocati Lucio Greco e Mario Greco.

La vicenda dovrà essere trattata nuovamente dal tribunale gelese.

Inoltre viola gli oneri contrattuali in carico a Caltaqua legittimando la richiesta dell’utente finale di non pagare o comunque di avere una riduzione consistente del canone e un risarcimento danni.

L’utente aveva sostenuto che per almeno quattro anni, dal 2006 e fino al 2010, la fornitura ottenuta era solo con acqua dichiarata non potabile.

Per i legali, una situazione di questo tipo va contro gli obblighi contrattuali, che invece prevedono l’erogazione di acqua potabile.

La Cassazione ha anche escluso l’eventuale prescrizione. “Va al riguardo ribadito che la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali bensì di consegna di aliud pro alio legittimante l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale”, così si legge nelle motivazioni rilasciate dai giudici della Corte.

Inoltre, i magistrati sottolineano che “la conclusione del giudice a quo non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che ciò che la ricorrente lamentava era la circostanza che l’acqua appartenesse ad un genere differente da quello oggetto del contratto, avendo difetti che le impedivano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto”.

Sia Caltaqua sia Siciliacque chiedevano il respingimento del ricorso, confermando la decisione del tribunale di Gela, che adesso dovrà ritornare sul caso, a seguito della pronuncia di Cassazione. 

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