Ventuno pagine motivate strettamente in diritto, che spiegano perché il procedimento delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) avviato nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri si è concluso con un “nulla di fatto’’.
Non c’è alcuna santificazione, né alcuna postuma e autorevole riabilitazione giudiziaria per Silvio Berlusconi (com’era prevedibile, trattandosi di vicenda processuale del tutto autonoma da quella trattata nel processo penale e dunque impossibilitata a influirvi), neanche nelle motivazioni
della sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale.
In quelle pagine la Cassazione non riapre la vicenda giudiziaria conclusa con la condanna a Dell’Utri per concorso in associazione mafiosa, ma si muove esclusivamente sui binari del diritto senza “ristabilire verità’ ’, come avevano annunciato i giornali del centrodestra, giurando sull’esistenza
di un bollo della Cassazione sull ’assenza di legami tra Silvio Berlusconi e la mafia.

Di tutto ciò in quelle 21 pagine, così come nello stringato dispositivo di un mese fa, non c’è traccia: in
nessuna di quelle righe la Cassazione che cita Berlusconi solo due volte – mette in dubbio le condotte attribuite a Dell’Utri, responsabile di avere canalizzato, negli anni, un flusso di denaro proveniente da Berlusconi nelle casse di Cosa Nostra, in cambio della “protezione mafiosa’’.
E cioè che per 18 anni, dal 1974 al 1992, come è scritto nella sentenza ormai definitiva del processo Dell’Utri, l’ex senatore è stato il garante “decisivo’’ dell’accordo tra Berlusconi e Cosa Nostra con un ruolo di “rilievo per entrambe le parti: l’associazione mafiosa, che traeva un costante canale di significativo arricchimento; l’imprenditore Berlusconi, interessato a preservare la sua sfera di sicurezza personale ed economica”.
Un rapporto, per la Cassazione, che l’ex presidente del Consiglio ha condotto negli anni a prescindere dagli originari contraenti poiché “la sistematicità nell’erogazione delle cospicue somme di denaro
da Marcello Dell’Utri a Cinà (Gaetano Cinà, boss mafioso, ndr ) sono indicative della ferma volontà di Berlusconi di dare attuazione all’a ccordo al di là dei mutamenti degli assetti di vertice di Cosa
Nostra”.
Nelle motivazioni depositate due giorni fa, tutte improntate a questioni di diritto, la Suprema Corte, riconoscendo, come sostenuto dalla Procura generale di Palermo, che nel procedimento di prevenzione non operano le limitazioni al potere di impugnazione del pg in vigore nel processo di cognizione (e dunque rilevando l’errore compiuto dalla Corte di appello nella motivazione dell ’assoluzione) ritiene il primo motivo di ricorso comunque inammissibile, poiché carente della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca.
E in particolare perché “non aveva sollevato doglianze correlate alla ratio decidendi sugli elementi non considerati atti a giustificare la proposta’’ e perché, per quanto riguarda la misura personale,
“non aveva considerato che il tribunale aveva citato il provvedimento di sorveglianza (che ha revocato a Dell’Utri la libertà vigilata) per corroborare le ragioni del decreto di primo grado, ma non come dato fondante della decisione sull ’attualità della pericolosità sociale muovendo censure
non puntualmente correlate alle ragioni della decisione di primo grado’’.
Per la Cassazione, dunque, ne discende che questo primo motivo di ricorso è da ritenere inammissibile “ora per allora’’ e cioè che l’inammissibilità del ricorso del Pg di Palermo assume
“rilievo preclusivo’’, potendo, il pubblico ministero, “muovere censure alla sentenza di appello solo nel punto in cui ha disatteso l’appello della Procura della Repubblica.
In quelle righe la Procura aveva contestato il verdetto di primo grado, poi confermato in appello, che aveva rilevato l’assenza di una prova certa sul riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese berlusconiane, un sospetto che si trascina ormai da oltre trent’anni, rilanciato da una nutrita
pubblicistica.
E anche in questo caso il ricorso è stato ritenuto inammissibile: nel procedimento di prevenzione, ha sostenuto la Suprema Corte, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge non ricomprendendo, per consolidata giurisprudenza, il difetto di motivazione. Tranne che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità: in questo caso la Suprema Corte lo ha ritenuto generico, poiché costituito dal solo mero rimando a una mancata disamina degli atti di appello senza una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
Fonte ilFattoQuotidiano del 28/11/2025 di Giuseppe Lo Bianco
