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Caltanissetta 401 > News > Cronaca > Lo scudo penale può valere anche per l’informazione
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Lo scudo penale può valere anche per l’informazione

Last updated: 06/03/2026 9:44
By Redazione 146 Views 4 Min Read
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Gianluca Amadori, componente del comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, riprende l’interpretazione estensiva dell’avvocato Caterina Malavenda, uno dei massimi esperti di diritto dell’informazione, nel corso del dibattito svoltosi alla Camera il 5 marzo 2026.

Dopo l’incontro ‘Giornalismo, una professione da difendere. L’informazione tra minacce e sfide dell’innovazione’, svoltosi alla Camera giovedì 5 marzo 2026, Gianluca Amadori, componente del comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti riprende l’interpretazione estensiva dell’avvocata Caterina Malavenda sul decreto sicurezza:

Lo “scudo penale” introdotto dal Governo attraverso l’ultimo decreto sicurezza (il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23), con il principale obiettivo di tutelare le forze dell’ordine potrebbe essere utilizzato anche dai giornalisti.

Lo ha spiegato l’avvocato Caterina Malavenda, uno dei massimi esperti di diritto dell’informazione, nel corso del dibattito organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ospitato il 5 marzo alla Camera dei deputati  sul tema delle minacce e intimidazioni di cui sono vittima con sempre maggior frequenza i giornalisti.

L’articolo 12 del citato decreto – Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione – ha inserito all’articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, la seguente previsione: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».

Secondo l’avvocato Malavenda, nel momento in cui nell’ambito di un’inchiesta, avviata a seguito di querela per diffamazione, venga accertato che il giornalista ha agito nell’esercizio del diritto di cronaca, la procura è tenuta a non iscrivere il suo nome sul registro degli indagati, ma ad annotarlo nel “separato modello” per poi procedere con la richiesta di archiviazione. Una procedura più rapida, che eviterebbe ai giornalisti di restare indagati per anni prima di poter essere prosciolti.

Chissà se le procure saranno d’accordo con l’interpretazione dell’avvocato Malavenda e daranno applicazione alla norma a favore dei giornalisti.

Agli organismi di categoria – Ordine e Sindacato – il compito di sensibilizzare la magistratura.

Fonte FNSI

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