Nell’acceso dibattito che si è aperto, dopo la sentenza del Tribunale di Palermo, in riferimento ai bilanci dell’ATO Ambiente CL1, relativi agli anni 2013–2018, accogliendo i ricorsi presentati dai Comuni di Serradifalco e Mussomeli, interviene la dott.ssa Elisa Ingala con questa sua nota di chirimento che riportiamo integralmente.
“Nota di chiarimento del Liquidatore di ATO Ambiente CL1 S.p.A. in liquidazione
In relazione alle notizie diffuse su organi di stampa online e sui social che affermano che il Tribunale delle Imprese avrebbe annullato i bilanci di ATO Ambiente CL1 S.p.A. in liquidazione per gli anni dal 2013 al 2018 e che, per effetto di tale pronuncia avrebbe sancito il crollo del debito dei Comuni nei confronti dell’ATO, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti di natura tecnica e giuridica, al fine di evitare ricostruzioni non corrette.
Il giudizio è stato promosso da una ristrettissima minoranza di soci: inizialmente quattro Comuni, ridotti a due per rinuncia in corso di causa, rappresentativi complessivamente di circa il 12% del capitale sociale, su sedici Comuni/Enti soci.
L’impugnazione non ha mai riguardato la correttezza delle risultanze contabili, economiche e patrimoniali dei bilanci, né l’esistenza o la legittimità dei rapporti di debito e credito tra ATO e Comuni.
L’impugnazione era invece limitata ai profili di chiarezza, completezza e adeguatezza dell’informativa di bilancio, secondo i principi civilistici di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Il Tribunale delle Imprese ha infatti in parte rigettato e solo in parte accolto i motivi di impugnazione, individuando, per ciascun esercizio, specifiche poste di bilancio per le quali avrebbe dovuto essere fornita una informativa più dettagliata o maggiormente esplicativa, senza formulare alcuna censura sulla sostanza dei dati contabili né sulla correttezza dei valori iscritti.
Ne discende che la pronuncia giudiziale non incide sulla realtà economico-patrimoniale della società, né comporta il venir meno delle obbligazioni della stessa nei confronti dei Comuni soci.
In particolare, non esiste alcuna affermazione del Tribunale che escluda o azzeri i crediti vantati dalla società o i debiti iscritti nei confronti degli enti soci, i quali restano pienamente efficaci sotto il profilo giuridico e contabile.
I successivi bilanci che su quelli impugnati si fondano non sono stati impugnati e mantengono la loro piena validità ed efficacia.
Pertanto, l’interpretazione secondo cui l’annullamento parziale dei bilanci per profili meramente informativi determinerebbe automaticamente la cancellazione del debito verso i Comuni soci è priva di fondamento giuridico e contabile e non trova riscontro nel contenuto della decisione giudiziaria.
Il Liquidatore resta impegnato a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione della procedura di liquidazione, nel rispetto delle decisioni dell’Autorità giudiziaria e degli interessi di tutti i soci pubblici coinvolti”.
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