Quando si parla riscossione, pensiamo subito all’esattore che insegue i contribuenti per riscuotere le tasse, con le buone o con le cattive.
Tuttavia ci sono dei casi (non rari) in cui i ruoli si invertono, ed è il contribuente ad inseguire l’esattore per rivendicare a gran voce il proprio diritto ad essere risarcito.
Ciò accade quando l’attività di riscossione si è svolta in modo irregolare e non conforme alla legge, causando al contribuente un danno ingiusto.
Il risarcimento del danno provocato dall’agente della riscossione per effetto di una esecuzione illegittima rappresenta una forma di tutela del privato nella fase della riscossione coattiva tributaria.
QUANDO SUSSISTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il diritto del contribuente al risarcimento dei danni è previsto direttamente dalla legge, precisamente all’art. 59 D.P.R n. 602/1973 secondo il quale:
“Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni“
In linea teorica e generale, quindi, il diritto al risarcimento dei danni sussiste ogni qualvolta il contribuente sia vittima di un procedimento di riscossione esattoriale ingiusto ed illegittimo.
Per citare qualche esempio tra i casi più frequenti, si pensi:
- a chi ha subito l’esecuzione per un caso di omonimia;
- a chi ha subito un pignoramento per cartelle mai notificate;
- a chi ha subito un pignoramento per cartelle esattoriali notificate nel luogo sbagliato;
- a chi è stato vessato da cartelle, solleciti, ipoteche o fermi amministrativi per debiti puntualmente e regolarmente pagati.
In caso di fermo amministrativo, va precisato in cosa consiste
Il veicolo:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
La casistica è davvero vastissima, e le vittime delle riscossioni non si contano.
RICHIAMI GIURISPRUDENZENZIALI
In più occasioni i Giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati sul tema bacchettando chi ha effettuato l’azione, si richiama ad esempio la sentenza n. 14092 del 2012 la quale ha stabilito che:
in caso di inadempimento da parte dell’agente della riscossione nell’adempimento degli obblighi di legge, il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’omessa o tardiva iscrizione a ruolo o notifica delle cartelle esattoriali”
dello stesso tenore anche la sentenza n. 2793 del 2017 secondo la quale:
Il contribuente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’espropriazione forzata eseguita dall’agente della riscossione, in caso di inadempimento degli obblighi di legge, in particolare l’obbligo di notificare la cartella esattoriale entro il termine di prescrizione decennale”
Non mancano le pronunce dei Giudici di merito; il Tribunale di Napoli ad esempio, con la sentenza n. 2653 del 2017, ha stabilito che:
il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento da parte di Equitalia nell’esecuzione della riscossione coattiva, in particolare per l’omessa o tardiva notifica delle cartelle esattoriali“
il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3726 del 2018, ha ribadito che:
il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi di mora”
Come richiedere il risarcimento
Per ottenere il risarcimento non sono previste particolari formalità: il contribuente può preventivamente presentare una richiesta scritta (via pec o a mezzo raccomandata a.r.) all’Ente che ha chiesto la riscossione specificando i danni subiti e la loro causa, ed allegando eventuali documenti a sostegno della propria richiesta.
In caso di diniego o mancata risposta, il contribuente dovrà rivolgersi al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento dei danni.
I danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali (si pensi alle somme pagate per cartelle successivamente dichiarate nulle o alle perdite di opportunità per la mancata disponibilità delle somme pignorate) sia quelli non patrimoniali (si pensi al caso in cui la riscossione illegittima abbia causato stati d’ansia o depressione o patologie fisiche al contribuente).
Si ricordi che il danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, dovrà sempre ed in ogni caso essere rigorosamente provato secondo le regole generali in materia di onere della prova; allo stesso modo dovrà essere provata la correlazione tra i danni subiti e l’illegittima attività di riscossione da parte del Concessionario (il cosiddetto “nesso di causalità”).
È importante, infine, tenere presente che la richiesta deve essere presentata entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato causato il danno.
Poi c’è l’aggio per attività di riscossione, mediamente del 6%
L’aggio è un compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica
I compensi spettanti all’Agente della riscossione (articolo 17, comma 1, Dlgs n. 112/1999) hanno natura retributiva, costituendo la remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento.
L’Agente della riscossione non è dunque tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento.È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10809 del 21 aprile 2023 con cui, in adesione ai propri precedenti in materia, ha accolto con rinvio il ricorso di Equitalia Centro Spa.
La Cassazione sottolinea che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio, quale compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica collegata alla fase riscossiva, non è venuta meno a seguito dell’articolo 3 del Dl n. 203/2005, che ha introdotto il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio.
Tali principi sono espressamente confermati anche dalla sentenza n. 120/2021 con cui la Corte costituzionale, sensibilizzando il legislatore a intervenire per la riforma del sistema del compenso dell’Agente della riscossione, sottolinea la natura retributiva dell’aggio quale corrispettivo funzionale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a coprire i costi complessivi del servizio riscossivo.
