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Rottamazione quater riapre fino al 30 aprile per chi non è in regola con le rate

Last updated: 25/02/2025 18:54
By Redazione 171 Views 5 Min Read
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Chi ha aderito alla sanatoria, ma non è riuscito a pagare, ha una seconda possibilità

Contents
Chi ne potrà beneficiareCome fare domanda

La rottamazione quater riapre le porte, fino al 30 aprile, ma solo per ‘decaduti’. Chi aveva aderito alla sanatoria, ma non è stato in grado di pagare le rate ha una seconda possibilità, grazie alla norma contenuta nel decreto legge Milleproroghe, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. L’Agenzia delle entrate riscossione ricorda che ”i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti”.

Chi ne potrà beneficiare

La misura, sottolinea l’Agenzia, si applica ”limitatamente ai debiti, indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo, per aderire alla rottamazione-quater”. Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento, per i quali non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i cinque giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Nulla cambia, invece, per chi ha rispettato le scadenze fino al 31 dicembre 2024: si dovrà proseguire con il piano in corso e, pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata.

Come fare domanda

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti, indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal primo novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta ‘decadenza’ del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di ‘capitale’.

Si rammenta, infatti, che la ‘decadenza’ da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di ‘sanzioni’ e ‘interessi’. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla ‘decadenza’ del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di ‘capitale’ (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte Adnkronos

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