La presente proposta nasce dalla necessità impellente di tutelare il patrimonio agroalimentare del nostro territorio e, più in generale, l’eccellenza del “Made in Italy”, oggi minacciata da normative doganali che non garantiscono una trasparenza totale ai consumatori.
Il settore agricolo e alimentare rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale e regionale; tuttavia, l’attuale impianto del Codice Doganale dell’Unione permette che prodotti realizzati con materie prime estere possano essere etichettati come italiani sol perché hanno subito un’ultima lavorazione nel nostro Paese. Questa distorsione normativa non solo disorienta il cittadino-consumatore, ma penalizza severamente le imprese locali che scommettono sulla qualità e sulla tracciabilità della filiera corta.
Un cambiamento radicale del codice doganale avrebbe un impatto significativo sullo sviluppo delle imprese nazionali che operano nel camp dell’agricoltura, incrementando l’attrattività dei territori e creando nuove opportunità di lavoro e crescita economica.
Il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ ritiene fondamentale che anche i singoli Comuni, in quanto Enti di prossimità, si facciano portavoce di questa istanza presso le sedi istituzionali superiori (ANCI, Regione, Parlamento Europeo), affinché l’indicazione del luogo di provenienza diventi l’unico criterio certo per identificare l’origine dei prodotti alimentari, garantendo così una scelta consapevole ai cittadini, e per tale motivo presenta la successiva proposta de delibera con la quale si invita l’intero Civico Consesso ad approvare la stessa, così come di seguito formulata, tesa a rafforzare l’iniziativa portata avanti da Coldiretti e da tante altre associazioni.
La presente proposta è inviata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché, venga posta in trattazione in occasione del primo consiglio comunale utile.
Il Consigliere Comunale Giampiero Modaffari
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL’ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PER LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY”
Il Consiglio Comunale
VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione;
VISTO, in particolare, l’articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
VISTO, altresì, l’articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
VISTI gli articoli 31-36 e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;
CONSIDERATO che il criterio dell’origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l’importazione o l’esportazione delle merci, dall’Unione o dagli Stati membri;
PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell’articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l’alimento;
VALUTATO che le regole che conferiscono l’origine in base all’ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell’esempio noto dell’importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio Made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;
RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri — il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica, il criterio del valore aggiunto — ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;
PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;
PRESO ATTO che, sebbene ai sensi delle norme doganali le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l’articolo 42, 1° comma;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Valutato che la presente deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politico-programmatica e che, come tale, non comporta impegni di spesa;
DELIBERA
di approvare quanto riportato nel preambolo della presente e per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e di,
IMPEGNARE
il Sindaco e l’amministrazione comunale affinché:
si attivi nei confronti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale. In particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e, conseguentemente, al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine l’indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti della presente iniziativa, sensibilizzandoli circa l’importanza della modifica della disciplina sull’origine doganale;
solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo sopra riportato;
fornisca le più opportune e specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune per consentire la sollecita trasmissione della presente deliberazione al Presidente dello Stato, al Presidente della Regione Sicilia, Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Assessore Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Sicilia, ai parlamentari regionali, nazionali ed Europei di riferimento del nostro territorio.
disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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