L’Ordinanza del Sindaco n° 35 del 29/10/2025 va a modificare la precedente n. 32 del 05/12/2023
In seguito alla Direttiva dell’Assessore Dott. G. Delpopolo Carciopolo del 22/10/2025, con la quale si chiedeva di predisporre apposita ordinanza per modificare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La direttiva chiedeva che nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, dal Lunedì alla Domenica: orario dalle 4:00 alle 2,30 del giorno successivo.
Il sindaco Tesauro, accogliendo la direttiva, ordina di rettificare l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/12/2023
Quindi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre , dal Lunedì alla Domenica orario dalle ore 4:00 alle 2,30 del giorno successivo.
Dopo le ore 24,00 la mescita di bevande è consentita esclusivamente in contenitori di plastica ed è vietata la vendita in contenitori di vetro o lattine.
E ‘vietata la somministrazione di alcolici nei 30 minuti antecedenti all’orario di chiusura, mentre restano le altre disposizioni previste nell’Ordinanza n. 32 del 5/02/2023 per quanto attiene gli orari di chiusura delle discoteche.
Deroghe ai suddetti limiti di orario possono essere stabilite con Ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività quali: 15 agosto, 29 settembre, Carnevale, Halloween, Natale e Capodanno.
Gli esercenti dovranno rendere noti per informazione agli utenti, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio e l’eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche all’esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare al Comune l’orario adottato.
L’inosservanza all’obbligo dell’esposizione del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio verranno sanzionate ai sensi dell’art. 07/bis, comma 1/bis, del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 154,00 ad euro 1032,00 (art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge n. 287/1991 che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 quater del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.
Le violazioni per l’omessa cessazione della somministrazione e lo sgombero del locale saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 154,00 ad euro 1032,00 (art 221 bis del TULPS), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 quater del TULPS, approvato con R.D 18/06/1931, n.773.
Qualunque altra precedente disposizione sindacale non compatibile od in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi abrogata.
Il SIndaco dispone la notifica del presente provvedimento alla Questura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta e dal Comando di Polizia Municipale, Prefettura di Caltanissetta.
La nuova Ordinanza
La vecchia Ordinanza
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