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Facciamo chiarezza. Cos’è la riscossione coattiva dei tributi locali ?

Last updated: 17/03/2025 13:27
By Redazione 112 Views 18 Min Read
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Molti lettori ci chiedono di spiegare bene cos’è la riscossione coattiva e come funziona

Contents
Quali costi sono dovuti per la riscossione coattiva dei tributi locali?Cosa succede se non si paga l’ingiunzione fiscale?E’ possibile ricorrere contro l’ingiunzione fiscale ?INGIUNZIONE FISCALE: QUANDO PUO’ ESSERE RITENUTA NULLA?Che cos’è l’intimazione di pagamento?Che cos’è Il pignoramento?Che cos’ è il Pignoramento Presso terzi?Che cos’è il fermo amministrativo?E’ stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia proprietà; cosa devo fare?Se non pago il preavviso di fermo amministrativo cosa succede?Mi è stato notificato una ingiunzione/intimazione/preavviso/pignoramento, è possibile contestare il merito della pretesa?È possibile avere una dilazione pagamenti da riscossione coattiva?Riscossione coattiva dei tributi localiNon ho pagato una cartella esattoriale: rischio la riscossione?

Cominciamo con il dire che è quel procedimento che il legislatore prescrive deve essere svolto per riscuotere le entrate dovute al comune o alla provincia senza il consenso del debitore.

L’ingiunzione fiscale è un atto di natura complessa, è un atto amministrativo ed è anche titolo esecutivo.

Con l’ingiunzione fiscale l’amministrazione accerta il credito, con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.

L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente al 1910 ma molto utilizzato dagli enti locali poiché caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Si definisce ingiunzione proprio perché viene imposto al debitore di pagare l’importo dovuto.

L’emissione di una ingiunzione fiscale presuppone l’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile.

Con la legge 160/2019 il legislatore ha concentrato la riscossione coattiva nella fase dell’accertamento prevedendo l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo che assolve oltre alla funzione di accertamento dell’entrata anche quella di riscossione coattiva una volta che l’atto non sia stato pagato e non sia stato impugnato.

Quali costi sono dovuti per la riscossione coattiva dei tributi locali?

I costi relativi alle eventuali procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramenti, ipoteche, ecc) sono a carico del soggetto moroso.

Cosa succede se non si paga l’ingiunzione fiscale?

Decorsi 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento, vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione finanziaria esige il pagamento di qualcosa che non risulta versato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

Le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi sono:

  • ·         Il fermo amministrativo –  è una misura cautelare attivata attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico.  Dopo l’arrivo dell’ingiunzione, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.
  • ·         Il pignoramento presso terzi -in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come ad esempio lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto.
  • ·         Il pignoramento di beni mobili / immobili – Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio.
  • ·         L’iscrizione ipotecaria – l’ipoteca rappresenta il diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza  rispetto ad eventuali altri creditori.

A quali dati ha accesso il Comune per effettuare la riscossione coattiva?

L’articolo 17-bis  del decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) novella la disciplina inerente all’accesso alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

La legge di bilancio 2020 (commi 784 e ss.gg.) ha complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

  • intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
  • disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
  • introducono anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
  • novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
  • in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
  • istituiscono una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
  • prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.

Qual è la normativa di riferimento?

L’ingiunzione fiscale è uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910.

Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.

La legge 160/2019 per l’emissione delle ingiunzioni relative ad avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019

E’ possibile ricorrere contro l’ingiunzione fiscale ?

Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:

  • 60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;
  • 30 giorni in tutti gli altri casi; l’opposizione si introduce con citazione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base ai criteri competenza per materia e per valore.

Che cos’è l’iscrizione ipotecaria?

L’ipoteca è un diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza nella rispetto ad eventuali altri creditori. Prima di iscrivere l’ipoteca l’ente creditore della riscossione deve notificare al contribuente una comunicazione di preavviso di iscrizione;decorsi 30 gg dalla notifica si potrà attivare per ottenere l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari .Una volta iscritta l’ipoteca se il debitore non paga l’ente creditore potrà provvedere ad attivare la procedura per la vendita dell’immobile,ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge

INGIUNZIONE FISCALE: QUANDO PUO’ ESSERE RITENUTA NULLA?

Vediamo un caso concreto in cui l’ingiunzione fiscale può essere ritenuta nulla

IL CASO 

La fattispecie in esame traeva origine dal ricorso di una contribuente campana avverso l’Ingiunzione fiscale notificatale in data 23.11.2019, per mezzo della quale le veniva richiesto il pagamento delle somme riferite ad alcuni pregressi atti di accertamento, scaturenti – questi ultimi – dall’omesso versamento di diversi tributi locali.

Tra i molteplici profili di doglianza, la società ricorrente aveva dedotto la nullità dell’Ingiunzione per carenza di potere in capo alla notificante – società concessionaria della riscossione per conto ​del Comune di Capaccio Paestum – in ragione del fatto che, come risultante dalla documentazione depositata in atti, il relativo contratto di affidamento (per la riscossione) era stato prorogato con delibera comunale soltanto fino al 31.12.2018

Che cos’è l’intimazione di pagamento?

L’Intimazione di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione  notifica al contribuente prima di dare avvio all’espropriazione forzata, nell’ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall’invio della cartella di pagamento allo stesso.

Che cos’è Il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio. Formalmente il pignoramento contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore a non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. Infatti, il debitore potrà continuare a disporre del bene ma non potrà effettuare atti volti alla sottrazione o distruzione del bene stesso.I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.Mentre, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, questo non può essere effettuato quando il bene è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente e se è l’unico immobile di proprietà del debitore

Che cos’ è il Pignoramento Presso terzi?

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente al concessionario quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.Se il i pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;

tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;

sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Che cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo, è una misura cautelare attivata dal concessionario della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (es. autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico. Il procedimento è attivato con la notifica al debitore di una comunicazione contenente l’avviso, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni. L’unico modo che ha il debitore per sottrarsi al fermo amministrativo del veicolo è dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o all’attività professionale esercitata abitualmente

E’ stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia proprietà; cosa devo fare?

E’ necessario effettuare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensivo del rimborso spese per procedure esecutive secondo la vigente normativa. L’ente creditore rilascerà il provvedimento di revoca del fermo. La successiva cancellazione del fermo presso il PRA deve essere richiesta a cura del Contribuente, previa esibizione del provvedimento di revoca rilasciato dal Concessionario e dietro versamento presso le casse dell’ACI sia delle spese di iscrizione.

Se non pago il preavviso di fermo amministrativo cosa succede?

Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, l’ente creditore procede all’iscrizione del Fermo presso il nel Pubblico Registro Automobilistico.

Tale iscrizione produce i seguenti effetti:  il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; il veicolo sottoposto a fermo, se trovato a circolare, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia;  il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all’ente creditore di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, l’ente creditore può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà di un terzo a seguito di vendita; le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

Mi è stato notificato una ingiunzione/intimazione/preavviso/pignoramento, è possibile contestare il merito della pretesa?

NO, gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non anche per vizi di merito riferiti agli atti precedentemente notificati. Vizi propri dell’atto sono, per esempio, la mancata notifica della/e ingiunzione/i o gli errori nella indicazione degli importi dovuti derivante da errata contabilizzazione e consuntivazione di importi già versati.

È possibile avere una dilazione pagamenti da riscossione coattiva?

Occore verificare comune per comune cosa prevede il regolamento. In assenza la legge 160 2019 articolo 1 comma È previsto un diverso schema di dilazione dei pagamenti, salvo diversa regolamentazione da parte degli enti locali, per l’eventualità in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà:

fino a € 100,00 nessuna rateazione;

da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, è possibile una sola proroga della dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, salvo decadenza.

Riscossione coattiva dei tributi locali

La riscossione coattiva dei tributi locali è un processo che viene attivato dalle autorità fiscali locali, come ad esempio comuni e province, al fine di recuperare i contributi non pagati.

Questa procedura viene avviata dopo che il contribuente ha ricevuto più di una notifica di pagamento e non ha comunque saldato il debito.

In ogni caso, la riscossione coattiva dei tributi locali deve essere sempre effettuata nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti. Inoltre, i contribuenti hanno sempre diritto a difendersi e a contestare le eventuali irregolarità o illegittimità che dovessero riscontrare.

Non ho pagato una cartella esattoriale: rischio la riscossione?

La procedura di riscossione coattiva può essere attivata anche nel caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale. Questa procedura prevede l’adozione di misure coercitive, come ad esempio:

  1. L’iscrizione a ruolo del debito: la cartella esattoriale viene iscritta a ruolo presso il tribunale competente, diventando così un titolo esecutivo. Ciò significa che il creditore può avviare procedure di recupero del credito previste dalla Legge.
  2. L’iscrizione ipotecaria: se il contribuente possiede un immobile, l’ente creditore può iscrivere un’ipoteca sul bene per garantire il pagamento del debito.
  3. Il pignoramento: l’ente creditore può procedere al pignoramento dei beni mobili o immobili del contribuente al fine di soddisfare il credito.
  4. La vendita coatta: se i beni pignorati non sono sufficienti per soddisfare il debito, l’ente creditore può procedere alla vendita forzata dei beni pignorati.

Inoltre, il mancato pagamento della cartella esattoriale può comportare l’iscrizione del contribuente nell’elenco dei cattivi pagatori, con conseguenze negative a lungo termine sulla sua reputazione creditizia.

In sintesi, non pagare una cartella esattoriale può portare a gravi conseguenze economiche e legali, e quindi è importante evitare di trovarsi in questa situazione cercando di pagare i propri debiti nei tempi previsti quando possibile. In caso contrario, è possibile proporre un accordo di saldo stralcio al creditore che soddisfi entrambe le parti. 

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