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CaltanissettaCronaca

Il TAR respinge il ricorso del Comune, l’antenna verso la demolizione. L’ordinanza

Last updated: 18/07/2025 18:40
By Redazione 274 Views 5 Min Read
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Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la notizia che il TAR di Palermo, quarta sezione, ha respinto il ricorso del Comune di Caltanissetta.

Con l’ordinanza firmata dalla giudice Annalisa Stefanelli, il TAR ha stabilito l’ insussistenza di danni irreparabili dall’esecuzione del decreto regionale di revoca del vincolo.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
“Premesso che il potere valutativo riconosciuto alla competente amministrazione dal Codice dei beni culturali in sede di decisione circa l’apposizione di un vincolo di tutela, nonché il relativo potere di revoca del vincolo medesimo, è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica, tendenzialmente insindacabile dinanzi al GA, se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti;
Rilevato che, al sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non è assistito da adeguato
fumus boni iuris tenuto conto che i provvedimenti impugnati appaiono ragionevolmente istruiti e adeguatamente motivati;
Ritenuto, in particolare, che:
1) la decisione di revocare il vincolo di tutela costituisce il precipitato di plurime interlocuzioni tra tutte le parti – pubbliche e private – coinvolte e di documentate relazioni tecniche di docenti universitari qualifi cati in cui si attesta chiaramente l’esistenza di rilevanti problematiche strutturali, aggravatesi nel corso del tempo, che potrebbero incidere negativamente sulla tutela della pubblica incolumità;
2) l’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza ha fatto emergere sia l’impossibilità tecnica di eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la compromessa staticità dell’impianto e ad evitare il suo crescente degrado, sial’elevato indice di rischio per la sicurezza delle maestranze che l’esecuzione di tali interventi comporterebbe;
3) diverse amministrazioni (Prefettura, Soprintendenza ai BB.CC.AA.) pur non ignorando la rilevanza storica, antropologica e tecnico-scientifi ca dell’antenna,hanno evidenziato come le sue insanabili criticità strutturali possono incidere negativamente sulla incolumità dei residenti della zona e di coloro che vi transitano;
Ritenuto che non sussiste nemmeno la dedotta violazione della precedente sentenza di questa Sezione n. 1824 del 2024, in quanto in quella sede il Collegio si era limitato a demandare all’amministrazione titolare ogni decisione circa l’an, il quando e il quomodo
dell’effettuazione delle opere di manutenzione, lasciando diconseguenza impregiudicata ogni valutazione di ordine tecnico/discrezionale;
Ritenuto, altresì, che difetta il periculum in mora , poiché nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto a quello tutelato dal Comune di Caltanissetta appare prevalente quello alla tutela della pubblica incolumità dei residenti della zona o dichiunque transiti nelle aree di pertinenza dell’antenna o in quelle limitrofe;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare.

Ritenuto che, per la natura degli interessi implicati, sussistano giusti motivi perdisporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) respingel’istanza cautelare.

Il provvedimento odierno supera il decreto cautelare monocratico del giudice Francesco Bruno, che lo scorso 28 giugno aveva accolto provvisoriamente l’istanza del Comune e fissato la camera di consiglio.

Il ricorso del Comune mirava a contestare la revoca del vincolo culturale imposta dal Dipartimento dei Beni Culturali lo scorso maggio. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che le motivazioni addotte — legate alla sicurezza pubblica e alla vetustà della struttura — fossero sufficienti a giustificare l’intervento di abbattimento.

La decisione odierna segna un punto di svolta nella vicenda: Rai Way potrà procedere con le operazioni di demolizione, già avviate con al SCIA e temporaneamente bloccate.

La sua rimozione, sebbene motivata da ragioni tecniche e di sicurezza, lascia aperto un dibattito acceso tra istituzioni, cittadini e comitati civici che tanto si stanno batrtendo per il suo salvataggio.

L’ordinanza del TAR

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