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Italia Nostra Sicilia: 150 metri dalla battigia: rigettata la questione di costituzionalità. Una vittoria per chi ha sempre agito, lottato per la tutela del paesaggio

Last updated: 25/05/2025 13:21
By Redazione 127 Views 5 Min Read
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Riceviamo e pubblichiamo

Con la sentenza n. 72/2025 del 25 marzo, depositata il 23 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha respinto tutte le questioni di legittimità sollevate dal CGA in ordine all’art. 2, comma 3 della legge regionale 15 del 1991 che sancisce l’applicazione, erga omnes e immediatamente efficace, del divieto assoluto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia, previsto dall’art.15 della legge regionale n.78 del 1976 (Corte costituzionale – Decisioni).

Dunque, avevamo ragione noi di Italia Nostra. Dopo anni di battaglie, mobilitazioni, esposti e denunce pubbliche, arriva finalmente un’importantissima sentenza della Corte Costituzionale.

È una vittoria storica, è una vittoria giuridica, è una vittoria culturale per chi come noi ha sempre agito, lottato per la tutela del paesaggio – patrimonio di tutti – e contro gli interessi di pochi.

Basta con lo smantellamento delle regole, basta con le sanatorie. Basta con le devastazioni e le speculazioni. Basta con il cemento ovunque e comunque.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che non è possibile aggirare il divieto di edificazione nella fascia costiera, neanche con leggi urbanistiche o deroghe di comodo. Insomma: è una vittoria per il nostro delicato, straordinario paesaggio; è una vittoria per i cittadini onesti, per i sindaci e gli amministratori coraggiosi. Adesso si trovino le risorse necessarie per abbattere gli abusi.

Chi, in Sicilia, ha voluto speculare politicamente, elettoralmente su questo cruciale tema ambientale, si rassegni definitivamente.

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

ALLEGATO_____________________________________________________________________

Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale

Comunicato del 23 maggio 2025

NON È INCOSTITUZIONALE LA DISPOSIZIONE DELLA REGIONE SICILIANA CHE HA INTERPRETATO IL DIVIETO DI COSTRUIRE ENTRO 150 METRI DALLA BATTIGIA COME IMMEDIATAMENTE EFFICACE ANCHE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 72 depositata oggi, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 15 del 1991, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS). La disposizione censurata prevede che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia, di cui all’articolo 15, primo comma, lettera a), della legge della Regione siciliana numero 78 del 1976, deve intendersi direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati. I giudizi dinanzi al CGARS vertono su provvedimenti comunali di diniego di domande di condono edilizio (e sulle conseguenti ordinanze di demolizione) relativi a opere costruite in assenza di titolo a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre 1983: data entro la quale le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del condono edilizio di cui alla legge della Regione siciliana numero 37 del 1985. La Corte ha ritenuto che la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo ciò che nel testo di quest’ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici. La Corte ha altresì affermato che la disposizione di interpretazione autentica non ha leso un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, affidamento che, secondo il CGARS, sarebbe sorto con l’entrata in vigore della citata legge regionale del 1985 sul condono (articolo 23). La Corte ha osservato che la legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilità. Ai proprietari delle opere abusive, dunque, non poteva riconoscersi sul punto alcun meritevole affidamento.

(Roma, 23 maggio 2025 Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.4698224/06.4698438)

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