Gentile Direttore,
Le scrivo per condividere una riflessione di stretta attualità amministrativa e legale che riguarda direttamente la gestione delle risorse pubbliche e le tasche dei cittadini. La complessa questione delle richieste di aumento o rimodulazione delle tariffe da parte delle ditte affidatarie di servizi e impianti comunali.
Mi permetto di intervenire su questo tema spinto non solo dall’interesse di cittadino, ma soprattutto dalla competenza maturata sul campo: per motivi professionali, infatti, mi occupo quotidianamente, contrattualistica pubblica e gestione degli appalti. Un osservatorio privilegiato che mi spinge a mettere a disposizione della collettività alcune precise coordinate tecniche e giuridiche su quanto sta accadendo.
Il pensiero va, a titolo esemplificativo ma significativo, a strutture complesse come la piscina comunale, un impianto pubblico a servizio della collettività che, salvo rare occasioni particolari previste dagli atti di gara, deve rimanere operativo e fruibile 365 giorni l’anno, domeniche comprese. Una continuità di gestione impegnativa che comporta costi fissi rilevanti, oggi ulteriormente appesantiti dal costante rialzo dei prezzi, dall’inflazione e dai rincari di luce, gas e acqua.
È del tutto comprensibile l’esigenza delle aziende di far quadrare i bilanci di fronte all’aumento delle utenze; tuttavia, dall’altro lato, il Comune ha il dovere inderogabile di tutelare gli utenti, le casse pubbliche e, soprattutto, le regole della trasparenza e della concorrenza.
A rendere la vicenda ancor più delicata sono le segnalazioni e i commenti apparsi sui social network in questa prima settimana di apertura, da cui emergerebbe che la ditta abbia applicato prezzi diversi e più cari rispetto al tariffario ufficialmente approvato dagli organi comunali. Se ciò trovasse conferma, ci troveremmo di fronte a una palese ed arbitraria violazione contrattuale.
Nelle gare pubbliche e nei contratti di concessione vige infatti il principio fondamentale dell’immodificabilità dell’offerta e del rispetto tassativo del quadro economico approvato.
Il concessionario non può autocertificarsi un aumento né applicare tariffe difformi “di propria iniziativa” senza un formale atto autorizzativo del Comune.
Accogliere ex post o tollerare silenziosamente un’applicazione di tariffe maggiorate significa alterare la par condicio tra i concorrenti. Se in sede di gara fossero state note condizioni tariffarie più elevate per chi si assumeva l’onere di garantire l’apertura annuale dell’impianto, altri operatori economici avrebbero potuto partecipare o presentare offerte ben diverse. Modificare le regole del gioco a cose fatte crea un potenziale rischio di lesione della concorrenza e di turbativa d’asta, esponendo l’amministrazione a ricorsi amministrativi e ai rilievi della Corte dei Conti per danno erariale.
L’ordinamento (Art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e Art. 106 del precedente D.Lgs. 50/2016) e la giurisprudenza stabiliscono che le tariffe possono essere riviste esclusivamente in tre casi tassativi:
Se nel bando originario era già presente una chiara clausola di revisione prezzi indicizzata (es. ISTAT);
In presenza di nuovi obblighi normativi o provvedimenti di Autorità di regolazione (come ARERA);
Di fronte ad eventi straordinari, imprevedibili e di forza maggiore che abbiano devastato l’equilibrio contrattuale.
Nemmeno l’aumento delle utenze o dell’inflazione costituisce una “carta bianca”. Le fluttuazioni ordinarie di mercato rientrano nel fisiologico rischio d’impresa che ogni imprenditore assume quando firma un contratto pubblico e si impegna a garantire un servizio continuo per 365 giorni.
Solo rincari eccezionali ed esorbitanti possono giustificare un riequilibrio economico-finanziario, ma sempre e solo previa presentazione di perizie e bollette analitiche, lasciando una quota di rischio a carico dell’impresa e coprendo esclusivamente la quota strettamente necessaria a evitare il blocco del servizio, senza mai generare extra-profitti.
Di fronte all’applicazione arbitraria di prezzi maggiorati, occorre chiarire le rispettive responsabilità:
La Ditta gestora è il solo soggetto tenuto giuridicamente ed economicamente a rimborsare i cittadini. Essendosi arricchita senza causa (art. 2033 c.c.) e avendo incassato somme non dovute al di fuori del tariffario ufficiale, spetta alla ditta restituire direttamente agli utenti le cifre pagate in eccedenza.
Il Comune ha il dovere di esercitare il proprio potere di vigilanza e garanzia. L’Ente deve inviare immediatamente, cosa che avrebbe comunque dovuto fare alla prima notizia o visione sui social del non rispetto delle tariffe, una formale diffida ad adempiere, ingiungendo alla ditta il ripristino immediato delle tariffe approvate e l’attivazione delle procedure di rimborso (o compensazione con voucher) a favore dei cittadini penalizzati.
Qualora la ditta si rifiutasse, il Comune ha lo strumento per rivalersi sulla fideiussione o applicare le penali contrattuali fino alla risoluzione del contratto.
Qualora la ditta dichiarasse comunque l’impossibilità di proseguire la gestione alle tariffe autorizzate e non vi fossero i presupposti di legge per concedere aumenti, l’amministrazione non può cedere ad alcun fatto compiuto, ma deve procedere alla risoluzione del contratto e indire una nuova gara pubblica aperta a tutti gli operatori del mercato.
Ci tengo a precisare, in conclusione, che questa mia riflessione non ha minimamente la pretesa di voler indicare o imporre il percorso da seguire all’amministrazione comunale, alla quale spetta l’esclusiva responsabilità delle valutazioni e delle decisioni di merito.
Anche perché, pur ritenendo fondate tali argomentazioni e non credendo di sbagliarmi, un margine d’errore o di diversa interpretazione è sempre possibile.
L’auspicio è semplicemente quello di contribuire a un dibattito pubblico informato, trasparente e attento alla legalità e ai diritti dei cittadini.
Distinti saluti.
-Lettera firmata-

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