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CronacaPolitica

Perché la candidatura di Mario Roggero proposta dalla Lega è un’ipotesi giuridicamente irrealizzabile

Autore: Redazione Visualizzazioni: 110 Tempo di lettura: 6 Pubblicato il: 26/07/2026
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Analisi di approfondimento sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour: tra le dichiarazioni della politica e gli ostacoli insormontabili del codice penale e della legge Severino.

Contents
Il contesto e l’uscita della Lega1. La condanna definitiva e l’esclusione della legittima difesa2. L’ostacolo dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (Art. 29 c.p.)3. Il blocco inderogabile della “Legge Severino”4. Perché la grazia presidenziale non riabilita la candidatura5. Il confronto fuorviante con il caso Ilaria Salis

Il contesto e l’uscita della Lega

Nei giorni successivi alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il dibattito politico sulla legittima difesa e sulla giustizia penale si è riacceso. La Lega, tramite una nota ufficiale e le parole del segretario Matteo Salvini, ha espresso la volontà di valutare «ogni possibile iniziativa nel pieno rispetto della legge» a sostegno del gioielliere cuneese. Tra queste opzioni, Salvini ha menzionato l’eventualità di candidare Roggero nelle liste del partito per le future elezioni, presentandolo come simbolo dei cittadini che lavorano e si difendono dalle aggressioni.

Tuttavia, un’analisi approfondita del diritto penale ed elettorale italiano rivela che i «presupposti normativi» evocati non esistono e che la proposta si scontra con divieti di legge inderogabili.

1. La condanna definitiva e l’esclusione della legittima difesa

Il 15 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’omicidio volontario di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, in seguito ai fatti avvenuti nell’aprile 2021 a Grinzane Cavour.

I giudici di tutti i gradi di giudizio hanno categoricamente escluso la scriminante della legittima difesa: al momento degli spari, la rapina all’interno del negozio era conclusa e i rapinatori stavano fuggendo. Mancando un pericolo imminente ed attuale per l’incolumità fisica, la reazione a fuoco dell’esercente all’esterno del locale è stata perseguita come delitto doloso.

2. L’ostacolo dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (Art. 29 c.p.)

Il primo scoglio insuperabile deriva dalle pene accessorie previste dal codice penale italiano:

  • Articolo 29 c.p.: La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici. Con una pena vicina ai 15 anni, la soglia è ampiamente superata.
  • Articolo 28 c.p.: L’interdizione perpetua priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo (ossia della possibilità sia di votare sia di essere eletto in qualsiasi competizione elettorale: politiche, europee, regionali o comunali).

L’interdizione è una pena accessoria automatica che scatta ope legis al momento della condanna definitiva. Roggero perde dunque la qualità di elettore e viene cancellato dalle liste elettorali del proprio Comune.

3. Il blocco inderogabile della “Legge Severino”

Oltre alle pene accessorie penali, interviene la disciplina del D.Lgs. 235/2012 (cd. Legge Severino):

  • Per le elezioni della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, la norma stabilisce l’incandidabilità assoluta per chiunque abbia riportato condanne definitive superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi con pena edittale massima pari o superiore a quattro anni.
  • L’omicidio volontario (punito dal codice penale con una reclusione non inferiore a 21 anni) rientra a pieno titolo in questa categoria.

4. Perché la grazia presidenziale non riabilita la candidatura

In ambito politico si è parlato molto della richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia, la concedibilità della grazia non ripristinerebbe la possibilità di candidarsi:

  1. Effetti della Grazia (Art. 174 c.p.): La grazia cancella la pena principale (il carcere), ma non estingue le pene accessorie (l’interdizione dai pubblici uffici), salvo che il decreto presidenziale non lo specifichi espressamente con una clausola ad hoc.
  2. Indipendenza della Legge Severino: L’incandidabilità prevista dalla legge Severino è distinta dall’interdizione penale. L’unico strumento legale in grado di estinguere l’incandidabilità della legge Severino è la riabilitazione formale concessa dal Tribunale di Sorveglianza.
  3. I tempi procedurali: La riabilitazione può essere chiesta solo dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dall’esecuzione o estinzione della pena. Inoltre, per estinguere un’interdizione perpetua occorrono ulteriori 7 anni di buona condotta dimostrata.

5. Il confronto fuorviante con il caso Ilaria Salis

Nel dibattito si è spesso tirato in ballo il precedente di Ilaria Salis (candidata ed eletta al Parlamento Europeo nel 2024 con AVS). Il paragone è tuttavia del tutto improprio sotto il profilo giuridico:

Parametro GiuridicoCaso Ilaria Salis (2024)Caso Mario Roggero
Stato ProcessualeImputata (In attesa di giudizio)Condanna definitiva (Cassazione)
Diritti PoliticiPienamente conservatiRevocati (Interdizione perpetua)
Legge SeverinoInapplicabile (Presunzione di innocenza)Applicabile (Incandidabilità totale)
Effetto ElettoraleCandidatura valida / Immunita concessaLista ricusata per inammissibilità

L’ipotesi di candidare Mario Roggero rappresenta una posizione politico-simbolica della Lega, ma dal punto di vista del diritto positivo italiano è un’opzione impraticabile.

Gli uffici elettorali e la Commissione Elettorale non potrebbero fare altro che depennare e ricusare la candidatura del gioielliere in forza dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dei vincoli della legge Severino.

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