A distanza di 13 anni dalla condanna per frode fiscale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo smantella la tesi della “sentenza politica”. Bocciati all’unanimità tutti i motivi presentati dalla difesa e portati avanti dagli eredi del Cavaliere.
Cadono definitivamente le accuse di parzialità, “toghe rosse” e “complotto giudiziario” che per oltre un decennio hanno accompagnato la condanna di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo ha stabilito, con una decisione presa all’unanimità, che nel procedimento giudiziario che portò alla condanna definitiva dell’ex premier nel 2013 per frode fiscale sui diritti tv non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea, ossia la norma che garantisce il diritto a un equo processo.
I giudici di Strasburgo, senza entrare nel merito della colpevolezza, materia che esula dalle loro competenze, hanno analizzato nel dettaglio la conduzione del processo, concludendo che Berlusconi e la sua difesa non hanno dimostrato alcuna mancanza di imparzialità da parte del collegio della Corte di Cassazione, con particolare riferimento al presidente di sezione.
Il ricorso e l’eredità giudiziaria
Il ricorso (n. 8683/14) era stato incardinato nel dicembre del 2013, subito dopo che il Senato aveva votato la decadenza di Berlusconi da parlamentare in applicazione della Legge Severino. A seguito della scomparsa del Cavaliere, avvenuta nel giugno 2023, la battaglia legale era stata portata avanti dagli eredi per riabilitare la memoria storica e giudiziaria del padre.
Tuttavia, la Corte ha rigettato uno per uno i quattro pilastri su cui si fondava l’impugnazione:
- L’intervista al presidente Esposito: La difesa sosteneva che le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente del collegio, Antonio Esposito, dimostrassero un pregiudizio. Strasburgo ha chiarito che l’intervista fu rilasciata dopo la lettura del dispositivo (1° agosto 2013), a decisione ormai presa, e che, pur potendo sollevare interrogativi sul dovere di riservatezza, non provava alcuna parzialità preliminare.
- Le dichiarazioni attribuite da terzi: Le presunte frasi ostili ascritte ad Esposito da testimoni esterni sono state ritenute prive di riscontri probatori sufficienti.
- L’audio del giudice relatore: Le confidenze registrate del giudice Amedeo Franco — considerate per anni da Forza Italia la “prova regina” del presunto complotto — sono state liquidate dalla CEDU come affermazioni generiche e del tutto incoerenti con il comportamento tenuto dallo stesso magistrato durante e dopo il procedimento.
- Le presunte anomalie e i tempi veloci: La rapidità con cui si svolse il giudizio di Cassazione non è stata valutata come indice di parzialità, così come l’ipotesi della presenza di estranei in camera di consiglio si è rivelata una ricostruzione giornalistica priva di qualsiasi fondamento probatorio.
Gli strascichi della storica sentenza
La condanna a quattro anni di reclusione (tre dei quali condonati dall’indulto) costrinse Berlusconi a scontare la pena residua attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali presso la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e portò alla sua temporanea estromissione dalle cariche elettive.
La decisione pubblicata dalla Sezione della CEDU chiude una delle vicende politico-giudiziarie più controverse della storia repubblicana più recente. Rimane aperta, dal punto di vista formale, solo la possibilità tecnica per le parti di richiedere un eventuale rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.
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