L’erogazione di acqua non potabile rende possibile la richiesta di riduzione del canone e in alcuni casi anche di risarcimento per l’acquisto di un bene che dovrebbe essere garantito
Quando le analisi rivelano il mancato rispetto dei requisiti per la potabilità, il Sindaco deve adottare le opportune misure cautelative a tutela della salute pubblica, ivi compresa la sospensione della distribuzione.
Questo a Caltanissetta e a San Cataldo è regolarmente avvenuto.
A Caltanissetta è stata emanate il 10 di gennaio, a San Cataldo il 16 gennaio, ieri.
Responsabilità per l’erogazione di acqua non potabile
L’acqua che ci viene fornita nelle case deve essere sicura e potabile.
Esistono, infatti, degli obblighi di legge e degli standard normativi relativi all’acqua potabile, che fin troppo spesso non vengono rispettati.
La Cassazione (sentenza n. 2182/2016) ha confermato che sarà il gestore dell’acquedotto ad essere responsabile nel caso di erogazione di acqua non potabile.
Inoltre, la voce “canone di depurazione” non dovrebbe essere pagata quando l’acqua non è potabile, perché non si può addebitare il costo di un servizio non erogato.
Riduzione del canone e risarcimento per l’acqua non potabile
Secondo la giurisprudenza, se un Comune o l’Ente gestore forniscono acqua non potabile in casa, questi sono da considerarsi inadempienti.
Pertanto, se l’acqua che scorre dal rubinetto della tua abitazione è inquinata, torbida o comunque non potabile, i cittadini dovrebbero avere una riduzione del canone ed un risarcimento per l’acqua non potabile, considerato anche che in caso di torbidità, dichiarata, c’è da anche da andare a pulire i recipienti, per non parlare dei possibile danni agli elettrodomestici.
La riduzione del corrispettivo dovuto per il consumo può arrivare fino al 50% del canone previsto.
Acqua non potabile: la sentenza della Cassazione
Sullo spinoso tema e in difesa dei consumatori, la Cassazione si è già pronunciata nel merito dell’acqua non potabile che scorre impropriamente dai rubinetti delle case degli utenti.
La sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 04.02.2016 n. 2182) prevede, infatti, che in caso di disservizi nell’erogazione, l’utente ha diritto ad una riduzione del canone, nonché a ricevere un risarcimento per i danni subiti.
Spetta, dunque, al gestore dell’acquedotto pagare il risarcimento acqua non potabile.
Infatti, se l’acqua non è fruibile per scopi umani viene meno una delle voci della bolletta dell’acqua, ossia quella che riguarda il canone di depurazione.
Ne consegue che, se l’utente si ritrova ad avere a casa acqua non potabile, il gestore non può richiedere che esso paghi per un servizio di cui non ha di fatto usufruito.
Ma chi dovrebbe attivarsi per fare avere queste riduzioni o rimborsi e pressare il gestore ?
Sicuramente le varie associazioni, ma anche le stesse amministrazioni comunali dovrebbero intervenire.
Ricordiamoci che sono i nostri rappresentanti eletti per difendere, tutelare i cittadini.
Lo faranno ? Questo lo scopriremo solo vivendo ……..
Ad Maiora

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