Pubblichiamo il decreto del TAR di Palermo se. 4, sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2025, proposto dal Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Rita Sollima, contro l’Assessorato Regionale Beni Culturali – Soprintendenza Caltanissetta, non costituito in giudizio, nei confronti della Rai Way S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Petitto in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44; di Ornella Fiandaca, Rai Way Spa, non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 2574 del 28 maggio 2025 – pervenuto al protocollo Comune di Caltanissetta il 29 maggio 2025 –
di revoca del vincolo di tutela imposto con il D.D.G. n. 1326 del 13 aprile 2022 sull’impianto di radiotrasmissione RAI denominato “Stazione radio o Antenna omnidirezionale RAI a onde medie di Caltanissetta” costituito dal traliccio, dalla cabina di sintonia e dai relativi blocchi di ancoraggio degli stralli, censiti al Catasto del Comune di Caltanissetta al F.M. n. 92 con particelle n. 127, 134, 142, 143, 146, 228, 311 e gli apparati di radiotrasmissione Trasmettitore
Marelli (uno); Trasmettitori Marelli (due) e da un quadro di alimentazione della combinatrice Rohde & Schalwar”, ubicati al piano terra e al primo piano dell’edificio RAI individuato al Catasto del Comune di Caltanissetta al F.M. n. 92 con part. n. 145; - della nota n. 3071 del 15 maggio 2025, avente per oggetto: Antenna Rai Way nella collina di Sant’Anna a Caltanissetta. Avvio del procedimento di revoca del vincolo di tutela di cui al D.D.G. n. 1326 del 13 aprile 2022;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati e gli atti di costituzione in giudizio della Rai Way spa e di Fiandaca Ornella;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuto di dover vagliare l’istanza cautelare monocratica precipuamente sotto il profilo del periculum in mora, riservando alla sede collegiale la valutazione sul merito delle censure dedotte.
Considerato, preliminarmente e prioritariamente, che le operazioni di abbattimento dell’antenna sono state avviate mediante interventi di natura propedeutica in data 16 giugno, e dovranno concludersi con la definitiva demolizione programmata per la data dell’1 luglio 2025.
Ritenuto che la valutazione collegiale sulla fondatezza dell’istanza cautelare – da svolgersi alla prima camera di consiglio utile, calendarizzata per il 18 luglio p.v. – finirebbe col risultare inutiliter data ove la programmata demolizione avesse luogo in modo irreversibile l’1 luglio.
Ritenuto pertanto che – impregiudicata ogni valutazione sul fumus del ricorso, da riservare alla cognizione collegiale – appare opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati, al solo scopo
di mantenere la res adhuc integra, fino all’esito dell’udienza camerale del 18 luglio.
Ritenuto che nelle more il Comune ricorrente dovrà adottare ogni misura di sicurezza utile e necessaria a garantire al massimo grado l’incolumità pubblica nella zona in cui ricade l’impianto di trasmissione.
P.Q.M. accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a.; per l’effetto, sospende gli atti impugnati e fissa per la valutazione collegiale l’udienza camerale del 18 luglio 2025.
Pone a carico del Comune ricorrente l’obbligo di adottare, nelle more, ogni misura atta a garantire la pubblica incolumità nella zona interessata.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 28 giugno 2025.
Il Presidente – Francesco Bruno

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