Dopo il Parlamento europeo, anche i tribunali dell’Isola riconoscono l’abuso del precariato nel comparto forestale. Sentenze da Messina a Catania: per i giudici si trattava di mansioni permanenti
A dieci anni dalla denuncia a Bruxelles, adesso anche i tribunali siciliani riconoscono l’abuso dei contratti a termine nel comparto forestale dell’Isola. La lunga battaglia legale che ha avuto inizio nel 2015 con la petizione presentata al Parlamento Europeo dallo studio legale Fasano, comincia a portare i suoi frutti. Le sentenze, tutte emesse dopo marzo 2025, provengono dai Fori di Messina, Trapani, Termini Imerese e dalla Corte d’Appello di Catania.
Contratti a termine illegittimi: il lavoro è stabile
Nemmeno la giustizia italiana fa sconti. La Regione siciliana è stata condannata dai tribunali per l’illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con migliaia di operai forestali. Il comune denominatore è la medesima ricostruzione giuridica: i contratti ripetutamente stipulati dalla Regione con i lavoratori del settore forestale non rispondevano alla reale natura del lavoro svolto. Si trattava infatti – secondo i giudici – non di attività temporanee, ma di mansioni con carattere permanente e durevole, incompatibili con la forma contrattuale a termine.
I giudici, nel valutare le posizioni dei ricorrenti, hanno riconosciuto che non vi è alcuna differenza sostanziale tra le prestazioni rese dagli operai a tempo determinato e quelle degli assunti a tempo indeterminato. Entrambe le categorie sono disciplinate dalla legge regionale n. 16 del 1996, che regolamenta il settore forestale in Sicilia. E proprio questa normativa regionale – nella lettura fornita adesso dalla magistratura – conferma la presenza di un fabbisogno strutturale, non stagionale.
Il Tribunale di Messina, distinzione tra operai a termine e stabili
Da evidenziare le motivazioni del Tribunale di Messina, che chiarisce: “Non può mettersi in discussione – si legge in una sentenza – che i lavoratori inseriti nei contingenti ‘di operai con garanzia di fascia occupazionale’ limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel “contingente di operai a tempo indeterminato”.
Normativa europea e nazionale: le Regioni devono rispettarla
Secondo la giurisprudenza richiamata, è quindi evidente che anche nei confronti della pubblica amministrazione – comprese le Regioni a statuto speciale – trovano applicazione le norme nazionali sul lavoro a termine. In particolare il D.lgs. 368/2001, poi confluito nel D.lgs. 81/2015, che recepisce la direttiva europea 1999/70/CE. Il principio è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 3 giugno 2021 (C‑726/2019): “Il rinnovo di contratti a termine per esigenze sostanziali è illegittimo, poiché il contratto a tempo indeterminato deve rappresentare la forma ordinaria del rapporto di lavoro” .
Condanne milionarie all’orizzonte per la Regione
In ognuno di questi procedimenti la Regione Siciliana è stata dunque condannata a versare ai lavoratori un risarcimento pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale percepita. A ciò si aggiungono gli scatti biennali di anzianità non riconosciuti e le spese legali. Entrando nel dettaglio, un lavoratore con una retribuzione base di 1.500 euro riceverà fino a 20.000 euro. Una cifra che, moltiplicata per centinaia o migliaia di potenziali ricorrenti, rischia di trasformarsi in un debito milionario per l’amministrazione regionale. Le prime stime suggeriscono che soli 500 ricorrenti potrebbero comportare una spesa di almeno 10 milioni di euro.
Il giudice del lavoro di Caltagirone riconosce l’indennità professionale
Alle sentenze dei tribunali di Messina, Trapani, Termini Imerese e della Corte d’Appello di Catania si aggiunge anche quella del giudice del lavoro di Caltagirone. Pronuncia che ha riconosciuto il diritto all’indennità professionale a 29 operai forestali a tempo determinato, appartenenti alla Uila, aprendo la strada a rivendicazioni simili da parte di altri lavoratori precari. La decisione del giudice fa riferimento alla parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, riconoscendo il diritto all’indennità anche agli operai con contratti a termine. Gli assessorati regionali al Territorio e Ambiente e all’Agricoltura sono stati condannati al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli accessori previsti per legge.
Fonte QdS. di Antonino Lo Re

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