Svolta giudiziaria e istituzionale sui rapporti tra l’Italia e la Corte Penale Internazionale (CPI). Con la sentenza n. 143, la Corte Costituzionale è intervenuta in modo perentorio sulla disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale, accogliendo le questioni di legittimità sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma nell’ambito del celebre caso Al-Masri.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della Giustizia debba trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dall’Aja, salvo il caso in cui il Guardasigilli emetta una dichiarazione motivata di diniego per la tutela di principi costituzionali preminenti.
Lo stallo normativo e il principio di leale collaborazione
Al centro della decisione dei giudici costituzionali c’è il vuoto procedurale della normativa vigente. La legge del 2012, attribuendo un ruolo centrale al Ministero della Giustizia, lasciava al Guardasigilli un margine d’azione privo di precisi confini temporali. Questo meccanismo esponeva l’iter al rischio di lungaggini, ritardi od omissioni tacite, di fatto sottraendo l’operato dell’esecutivo a qualsiasi forma di controllo giudiziario.
Secondo la Corte, una simile prassi viola gli articoli 11 e 117 (primo comma) della Costituzione, quest’ultimo letto in combinato disposto con lo Statuto di Roma. Il contrasto con la Carta fondamentale risiede nella lesione del principio di leale collaborazione, che deve informare sia i rapporti tra il Governo italiano e le istituzioni dell’Aja, sia quelli interni tra l’autorità di Governo e l’autorità giudiziaria nazionale.
«La repressione dei crimini più gravi non tollera rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite e sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari», ha sottolineato la Consulta nel testo della decisione.
Trasparenza ed eccezioni: cosa cambia per il Ministero
Alla luce della pronuncia, il quadro operativo per il Ministero della Giustizia cambia radicalmente:
- Obbligo di trasmissione immediata: Ricevuta una richiesta di cooperazione dalla CPI, il Ministro ha il dovere di inoltrarla subito al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma.
- Diniego motivato ed espresso: Se il Ministero ritiene di non dover dare seguito alla richiesta, non potrà farlo tramite l’inerzia o il silenzio-assenso/diniego. L’eventuale rifiuto dovrà essere motivato ed espresso con pari immediatezza.
- Soglia delle eccezioni: Il diniego resta una misura di carattere del tutto eccezionale, giustificabile unicamente laddove la cooperazione entri in conflitto con i principi inviolabili della persona o con l’identità costituzionale della Repubblica Italiana (art. 11 Cost.).
Confermata la validità delle procedure di consegna
Se da un lato la Consulta ha censurato l’eccessiva discrezionalità temporale data al Ministero, dall’altro ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sugli articoli 11 e 13 della medesima legge n. 237/2012, relativi alle procedure pratiche per la consegna degli imputati.
I giudici hanno chiarito che le norme sulla consegna non confliggono di per sé con gli obblighi pattizi assunti dall’Italia a livello internazionale: i profili di incostituzionalità attenevano esclusivamente alle regole generali d’ingresso e gestione delle richieste (gli artt. 2 e 4), ora opportunamente riallineati ai principi di tempestività e trasparenza dello Stato di diritto.
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