Sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza
«Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno». È la senteza della Corte dell’Unione Europea per il caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse riconosciuto in Polonia.
Il rifiuto delle autorità polacche e il ricorso dell’UE
La richiesta dei due cittadini è stata respita dalle autorità polacche poiché in Polonia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito. Ma la Corte di giustizia, in risposta a una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, sia contrario al diritto dell’Unione in quanto viola tale libertà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, infatti, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza.
«Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo stato coniugale legittimamente acquisito in un altro Stato membro», spiega la Corte pronunciandosi sul caso, risalente al 2018.
Il diritto a una normale vita familiare
I coniugi in questione, in quanto cittadini dell’Unione Europea, godono della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare anche nel loro Stato membro di origine. «In particolare, quando creano una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare in virtù del matrimonio, devono avere la certezza di poter proseguire tale vita familiare al momento del ritorno nel loro Stato membro di origine», ha evidenziato il tribunale con sede a Lussemburgo.
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