La riapertura della piscina comunale, avvenuta il 30 luglio 2026, si è trasformata in un caso amministrativo che mette in luce le responsabilità condivise tra l’amministrazione pubblica e il soggetto privato affidatario dell’impianto.
Al centro della contesa c’è l’applicazione delle tariffe all’utenza: il listino ufficiale risaliva al 2020 e non era mai stato aggiornato.
Il comportamento del Gestore: un’iniziativa arbitraria e illegittima
Nel momento in cui l’impianto ha riaperto i battenti, il gestore privato si è trovato di fronte a un quadro economico profondamente mutato rispetto al 2020, segnato da inflazione e rincari energetici. Tuttavia, la risposta operativa scelta dal privato presenta evidenti profili di illegittimità, qualora abbia effettivamente applicato tariffe differenti:
- Inosservanza degli atti ufficiali: Il concessionario ha applicato (o inteso applicare) tariffe differenti da quelle vigenti. In un servizio pubblico dato in concessione, le tariffe non sono libere, ma stabilite dall’ente locale per garantire il calmiere dei prezzi.
- Violazione del principio di legalità contrattuale: Il gestore non aveva l’autorità di ritoccare i prezzi di propria iniziativa, neanche a fronte di una riapertura giunta dopo un lungo periodo di inattività.
- Procedura corretta disattesa: Il privato avrebbe dovuto condizionare la riapertura alla definizione di un nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) o richiedere un riequilibrio contrattuale urgente al Comune prima del 30 luglio. Riscuotere somme superiori a quelle deliberate costituisce un inadempimento contrattuale e un incasso indebito verso gli utenti.
Il comportamento del Comune: tra inerzia programmatoria e intervento tardivo
Se da un lato la condotta del gestore sembrerebbe scorretta sul piano formale, dall’altro l’operato del Comune evidenzia gravi lacune sul piano gestionale e di programmazione:
- Inerzia amministrativa: Lasciare in vigore un tariffario del 2020 fino al luglio 2026 denota un grave ritardo nella pianificazione dei servizi a domanda individuale, specialmente in vista della riapertura di un impianto sportivo.
- Tempistica inadeguata: L’intervento del Comune per aggiornare il tariffario sta arrivando solo ora, ad apertura già avvenuta. Pur essendo un atto legittimo e necessario per la sostenibilità futura del servizio, questo aggiornamento tardivo crea una spaccatura temporale nella gestione.
- Dovere di vigilanza e tutela dell’utenza: L’amministrazione non può sanare con efficacia retroattiva le tariffe maggiorate eventualmente applicate dal gestore dal 30 luglio a oggi. Il Comune è tenuto a contestare l’eventuale inadempimento al concessionario e a tutelare i cittadini che hanno pagato somme non coperte da delibera.
La delibera in corso di approvazione regolarizzerà il quadro tariffario esclusivamente per il futuro. Relativamente al periodo compreso tra il 30 luglio e l’entrata in vigore del nuovo atto, rimangono confermate le responsabilità del gestore per l’eventuale applicazione di prezzi non autorizzati e quelle del Comune per la mancata prevenzione del contenzioso.
Le dichiarazioni dell’Assessore e l’analisi critica
Inoltre, sul quotidiano La Sicilia, oggi in edicola, si legge una dichiarazione dell’assessore Petrantoni che lascia fortissimi dubbi rispetto a quanto sopra analizzato. L’assessore dichiara:
“Pensare di mettere mano alle tariffe con la piscina ancora chiusa sarebbe stato folle e impensabile.”
La dichiarazione dell’assessore non ha alcun fondamento legislativo né procedurale e, dal punto di vista della logica amministrativa, risulta ampiamente contraddittoria.
Il quadro normativo e le buone prassi della Pubblica Amministrazione smentiscono la posizione dell’assessore sotto molteplici aspetti:
Sul piano legislativo e regolamentare: l’esatto contrario di quanto dichiarato
Nel diritto amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), l’ordine dei fattori è tassativo: prima si definiscono le regole economico-finanziarie, poi si avvia il servizio.
- Obbligo di programmazione preventiva: Gli atti che fissano i prezzi dei servizi pubblici a domanda individuale (art. 172 del TUEL – D.Lgs. 267/2000) devono essere approvati prima o contestualmente all’avvio del servizio, spesso in allegato al bilancio di previsione o alla convenzione di affidamento.
- Il Piano Economico-Finanziario (PEF): Un impianto sportivo in concessione regge la propria sostenibilità su un PEF. Modificare le tariffe a piscina già aperta significa alterare le condizioni economiche a servizio in corso, creando incertezza giuridica, contenziosi con il gestore e il rischio di danno erariale o lesione della trasparenza verso l’utenza.
- Nessun divieto di delibera a impianto chiuso: Non esiste alcuna norma che impedisca a una Giunta o al Consiglio Comunale di deliberare un tariffario per un servizio momentaneamente sospeso o in fase di riapertura. Anzi, è la prassi standard: si approvano le tariffe in vista della nuova stagione o della riapertura.
Sul piano della logica amministrativa ed economica
Dal punto di vista della gestione pubblica, la dichiarazione presenta forti incongruenze:
- Inversione della logica di mercato e trasparenza: L’utente che entra il 30 luglio ha il diritto di conoscere il prezzo ufficiale approvato dall’Ente. Aprire la struttura senza un listino aggiornato e valido crea un “vuoto normativo” che espone l’amministrazione all’eventuale arbitrio del privato o a contestazioni da parte dei cittadini.
- Pianificazione dell’affidamento: Se l’impianto riapre con un gestore, le tariffe e i costi devono essere chiari prima che questo prenda in carico l’impianto e apra le porte. Far partire il servizio con tariffe obsolete del 2020 (sapendo che non sono più sostenibili) per poi rincorrerle ad impianto aperto è sintomo di cattiva programmazione, non di prudenza.
- Paradosso operativo: Definire “folle” l’aggiornamento delle tariffe prima dell’apertura equivale a sostenere che bisognerebbe vendere un servizio senza averne aggiornato e stabilito prima il prezzo pubblico.
Analisi sintetico-valutativa della dichiarazione
| Profilo | Valutazione della frase “Pensare di mettere mano alle tariffe con la piscina chiusa era folle” |
| Giuridico | Infondata. La legge richiede che i prezzi dei servizi pubblici siano stabiliti ed efficaci prima dell’erogazione del servizio. |
| Procedurale | Errata. Gli adeguamenti tariffari si deliberano proprio durante le fasi preparatorie o di fermo impianto per essere operativi al momento del taglio del nastro. |
| Politico / Comunicativo | Scusa d’opportunità. Si tratta di una giustificazione “politica” usata per smarcarsi dal ritardo burocratico nella revisione degli atti, tentando di far passare un’inadempienza programmatoria per una scelta di buon senso. |
Conclusione
La prassi amministrativa corretta imponeva di approvare la nuova delibera tariffaria prima del 30 luglio, in modo da consentire al gestore di riaprire l’impianto applicando fin da subito prezzi legittimi, aggiornati e trasparenti, evitando tutte queste polemiche e disagi per i cittadini. Ad Maiora
Nota di Redazione: Si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo in merito all’applicazione di tariffe difformi o non corrispondenti a quelle deliberate nel 2020 si basano sulle segnalazioni e contestazioni lamentate dai cittadini, nonché sui prospetti tariffari e sul materiale informativo/volantini pubblicamente in circolazione.
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