Inquadramento normativo: D.Lgs. 117/2026, Art. 376 e Art. 21 Nuovo TUIR
Introduzione: La riforma del Testo Unico e i dubbi sulla liquidazione
Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introdotto nell’ambito del più ampio riordino fiscale di cui al D.Lgs. 117/2026. Negli ultimi giorni si è scatenato un acceso dibattito politico e sindacale attorno alla paventata cancellazione della clausola di salvaguardia, la disposizione che protegge il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da un prelievo fiscale eccessivo.
L’ipotesi di un aumento delle tasse sulla liquidazione per chi interromperà il rapporto di lavoro dal 2027 in poi ha sollevato forti preoccupazioni. Tuttavia, le successive precisazioni istituzionali hanno ridimensionato l’allarme, chiarificando la vera natura della modifica normativa.
1. Come funziona la tutela: Cos’è la Clausola di Salvaguardia
Per comprendere la portata della questione occorre risalire alla riforma dell’IRPEF del 2007. Il TFR viene accantonato anno per anno e liquidato al termine del rapporto lavorativo tramite il meccanismo della tassazione separata, calcolata sull’aliquota media del lavoratore.
Per evitare che il passaggio ai nuovi scaglioni IRPEF penalizzasse i lavoratori rispetto al passato, venne introdotta la clausola di salvaguardia:
- Il doppio binario di calcolo: In sede di liquidazione, l’amministrazione finanziaria mette a confronto le aliquote e gli scaglioni vigenti al momento della cessazione con quelli in vigore al 31 dicembre 2006.
- La regola del miglior favore: Se il regime del 2006 risulta più vantaggioso, si applica quest’ultimo, riducendo l’imposta dovuta dal dipendente.
- Ambito di applicazione: La salvaguardia copre il TFR, le indennità equipollenti e tutte le somme connesse alla fine del rapporto di lavoro.
2. Il chiarimento del Governo: Non un’abolizione, ma un trasferimento
I timori sono nati dalla lettura dell’articolo 376 del D.Lgs. 117/2026, che dispone l’abrogazione della vecchia norma sulla salvaguardia a partire dal 1° gennaio 2027.
Sulla vicenda è intervenuta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiarire che la norma non è stata soppressa, ma ricollocata:
- Spostamento nel nuovo TUIR: La disciplina della salvaguardia viene reintrodotta e riordinata all’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo Unico.
- Nessun aumento delle imposte: Se la lettura fornita dal Governo troverà conferma nell’applicazione pratica, la tutela continuerà ad operare esattamente come prima.
- Continuita per i vecchi accantonamenti: Le quote di TFR accumulate prima del 2027 mantengono integralmente i benefici fiscali pregressi.
3. I punti critici e le cessazioni “a cavallo d’anno”
Sebbene la posizione ufficiale escluda stangate fiscali, diversi esperti raccomandano cautela fino all’emanazione dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Un’attenzione particolare andrà riservata alle cessazioni lavorative a cavallo tra il 2026 e il 2027:
- Nei casi in cui il rapporto si interrompa il 31 dicembre 2026 ma il diritto alla percezione effettivo del TFR maturi nel 2027, occorrerà un perfetto coordinamento applicativo tra l’abrogazione del vecchio testo e l’entrata in vigore del nuovo articolo 21 del TUIR.
4. Esempio Pratico: Quanto pesa la tassazione sul TFR
Il TFR accantonato ogni anno equivale a circa il 6,91% della retribuzione lorda (pari a circa una mensilità all’anno). L’importo maturato è soggetto a tassazione separata, motivo per cui la somma netta incassata risulta inferiore all’accantonamento lordo.
| Reddito Annuo Lordo (RAL) | Quota TFR Annua Lorda (Stima) | TFR Netto Annuo Stimato | Aliquota Media Indicativa |
| € 24.000 | € 1.658 | € 1.250 – € 1.350 | 20% – 23% |
| € 30.000 | € 2.073 | € 1.500 – € 1.600 | 23% – 25% |
| € 40.000 | € 2.764 | € 2.000 – € 2.150 | 24% – 27% |
| € 50.000 | € 3.456 | € 2.400 – € 2.500 | 27% – 30% |
| € 60.000 | € 4.147 | € 2.800 – € 3.000 | 28% – 32% |
*Nota: Tabelle indicative elaborate su dati de Il Messaggero / Sky TG24. Il calcolo esatto dell’imposta netta dipende dalla storia contributiva individuale e dall’applicazione della clausola di salvaguardia.
Conclusioni
In sintesi, la riforma della tassazione del TFR in vigore dal 1° gennaio 2027 si prefigura al momento come un riordino formale di codici e articoli all’interno del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I lavoratori dipendenti non dovrebbero subire perdite o svantaggi fiscali, fermo restando che le circolari attuative dell’Agenzia delle Entrate forniranno i dettagli operativi definitivi nei prossimi mesi.
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