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Caltanissetta 401 > News > Caltanissetta > Sospensione demolizione Antenna Rai. Di chi adesso è la responsabilità?
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Sospensione demolizione Antenna Rai. Di chi adesso è la responsabilità?

Last updated: 29/06/2025 11:03
By Redazione 228 Views 5 Min Read
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Molti ci chiedono, dopo la sospensiva di ieri del Tar, che ha accolto il ricorso del Comune, su chi ricade adesso la responsabilità.

Non siamo esperti giusirsti e non vogliamo con quel che scriviamo avere la pretesta di sentenziare, ma, dopo aver fatto una ricerca approfondita e cercato conferme, siamo arrivati alla conclusione che la sospensiva dei lavori di demolizione dell’antenna RAI da parte del TAR su ricorso del Comune, sposta indubbiamente la responsabilità.

La responsabilità ricade adesso primariamente sul Comune e, in particolare, sul Sindaco.

Ecco il ragionamento e le motivazioni legali:

  1. Sospensione del TAR: Implicazione di una “custodia temporanea” Il fatto che il TAR abbia sospeso la demolizione significa che, per il periodo della sospensiva (fino al 18 luglio, data della prossima udienza), l’antenna rimane in piedi e, di fatto, sotto una sorta di “custodia” indiretta da parte dell’ente che ha richiesto la sospensione e che ora ha il “controllo” sulla sua sorte (seppur temporaneo). Il Comune, avendo ottenuto la sospensiva, si assume l’onere di gestire la situazione e le sue implicazioni, inclusa la sicurezza.
  2. Doveri del Sindaco in materia di sicurezza pubblica (Art. 54 TUEL): Come già evidenziato in precedenza, l’Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco il potere-dovere di adottare “provvedimenti, anche contingibili e urgenti… al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Se l’antenna presenta problemi di sicurezza (come indicato dalle relazioni tecniche che hanno motivato la demolizione iniziale o da eventuali nuove valutazioni), il Sindaco ha l’obbligo di intervenire per prevenire danni a persone o cose.
  3. Obbligo specifico dell’ordinanza del TAR: È fondamentale esaminare l’ordinanza del TAR. Molto spesso, in casi come questi, il TAR, pur accogliendo una sospensiva, condiziona tale sospensione all’adozione di specifiche misure di sicurezza da parte del soggetto che ha richiesto il provvedimento. Se l’ordinanza del TAR ha esplicitamente imposto al Comune di adottare “tutte le misure necessarie per tutelare la pubblica incolumità nell’area interessata”, come è plausibile ipotizzare, allora il Comune (e per esso il Sindaco) ha un obbligo preciso e rafforzato di agire.
  4. Responsabilità in caso di inadempienza:
    1. Responsabilità Civile del Comune: Se si dovesse verificare un incidente (ad esempio, un crollo parziale o totale, caduta di pezzi, ecc.) che causa danni a terzi (persone o proprietà) e si dimostra che il Comune non ha adottato le misure di sicurezza necessarie e/o imposte dal TAR, il Comune sarà responsabile civilmente per i danni subiti. Questo rientra nella responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatti illeciti (Art. 2043 c.c.) e per omessa custodia (Art. 2051 c.c. – se l’antenna può essere considerata sotto la “custodia” del Comune in virtù della sua gestione temporanea post-sospensiva e dell’obbligo di vigilanza).
    1. Responsabilità Personale del Sindaco: Oltre alla responsabilità civile dell’ente, il Sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo personale, sia in sede penale che amministrativa/contabile, per negligenza o omissione.
      1. Penale: Potrebbe configurarsi il reato di omissione di atti d’ufficio (Art. 328 c.p.) se, di fronte a un pericolo noto e all’obbligo di agire (anche per effetto dell’ordinanza del TAR), non adotta i provvedimenti dovuti senza ritardo. A seconda delle conseguenze, potrebbero configurarsi anche reati più gravi come l’omissione di soccorso o reati colposi (es. lesioni colpose o omicidio colposo), se la negligenza dovesse causare un danno fisico.
      1. Amministrativa/Contabile: Il Sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale (verso l’ente stesso) se la mancata adozione di misure di sicurezza portasse a risarcimenti che gravano sulle casse comunali.

In conclusioni

La sospensiva del TAR non è una “patente di immunità” per la sicurezza.

Al contrario, essa pone il Comune, e specificamente il Sindaco, in una posizione di accentuata responsabilità. Essendo la demolizione bloccata, l’onere di gestire il rischio derivante dalla permanenza dell’antenna ricade direttamente sull’Amministrazione comunale. Se l’antenna dovesse causare problemi di sicurezza, la responsabilità legale, sia civile che potenzialmente penale, sarebbe in capo al Comune e al suo Sindaco per non aver adottato le misure di precauzione e di messa in sicurezza richieste dalla legge e, presumibilmente, dall’ordinanza stessa del TAR.

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