Altra norma anti-inchieste nella bozza del ministero: il legale dell’indagato dovrà essere avvertito due ore prima di iniziare le ricerche
(di Paolo Frosina – ilfattoquotidiano.it) – Evidentemente non bastava l’“avviso di arresto”, l’obbligo – già in vigore – di annunciare in anticipo all’indagato che il pm vuole metterlo in carcere. La nuova trovata allo studio di Carlo Nordio è l’“avviso di perquisizione”: due ore prima di iniziare una perquisizione “a sorpresa”, gli inquirenti dovranno avvertire “con ogni mezzo utile” l’avvocato del perquisito. Così recita la bozza di riforma del Codice di procedura penale (che il Fatto ha letto in anteprima) partorita dall’apposita commissione nominata dal ministro della Giustizia, presieduta dal capo dell’Ufficio legislativo del ministero, Antonio Mura. Oltre alla limitazione della custodia cautelare – che impedirà di applicare il carcere preventivo agli indagati per reati non violenti – il testo introduce una serie di altri ostacoli piccoli e grandi alle indagini, tra cui, appunto, il diritto del difensore dell’indagato a “essere atteso per due ore prima dell’inizio delle operazioni” di setaccio di un luogo in cui si presume ci siano oggetti, supporti informatici o carte utili a provare un reato. Un preavviso che naturalmente rischia di rendere l’accertamento del tutto inutile, lasciando al perquisito – o ai suoi complici – il tempo di disfarsi di ogni elemento significativo per le indagini.
Per gli esperti di Nordio si tratta di una misura necessaria a “rafforzare i diritti difensivi”, dando il tempo all’avvocato di recarsi sul posto. Già adesso infatti i legali hanno diritto di assistere alle perquisizioni se sono “prontamente reperibili”: l’avviso però viene dato contemporaneamente all’inizio delle ricerche, che al massimo – come gesto di cortesia – può essere leggermente ritardato. La proposta della commissione, invece, istituzionalizza un “bonus” di 120 minuti utilizzabile a piacimento per far sparire il necessario. “Prevedere una stasi di due ore per un atto a sorpresa rischia di mettere seriamente a repentaglio le fonti di prova. Aumentano i pericoli di coordinamento tra indagati, ma anche di cancellazioni da remoto, cifrature forzate o dispersione di fonti informatiche, nelle ipotesi – frequentissime – in cui si rinvengano dispositivi digitali che devono essere analizzati”, spiega Marco Bisogni, pm della Direzione distrettuale antimafia di Catania e membro del Consiglio superiore della magistratura per il gruppo “moderato” di UniCost. Per questo la norma specifica che l’avviso dev’essere dato solo “dopo aver assunto misure provvisorie dirette a evitare l’alterazione dello stato dei luoghi o delle persone”: misure finalizzate, si legge nella relazione, a scongiurare “l’‘inquinamento’ dell’oggetto su cui occorre svolgere l’indagine”. Facile da scrivere, meno da realizzare: “Non si chiariscono i confini di queste misure provvisorie, ampliando così i possibili contenziosi”, nota Bisogni. “Si può o non si può entrare nell’abitazione in attesa di perquisirla? Chi si trova nel luogo da perquisire e non è indagato può allontanarsi?”. Peraltro, nel caso di ricerche effettuate in più luoghi insieme, o in strutture particolarmente vaste, servirebbe un esercito di uomini per tenere tutto sotto controllo. Certo, è prevista una clausola di salvaguardia: l’avviso anticipato può essere omesso quando “vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati”. Ma si tratta comunque di un’eccezione alla regola.
Nel testo c’è anche un’altra proposta estremamente insidiosa per le indagini: i pm dovranno iscrivere gli indagati nell’apposito registro già solo se il fatto denunciato appare “ragionevolmente inquadrabile” in una fattispecie incriminatrice, mentre al momento l’espressione usata dalla norma è “riconducibile”. Si abolisce, inoltre, il requisito che il fatto denunciato debba essere “non inverosimile”. Al tempo stesso si aumentano i poteri del giudice di spostare all’indietro la data dell’iscrizione: lo potrà fare in tutti i casi in cui ritiene che ci sia stato un ritardo, mentre, al momento, il ritardo dev’essere “inequivocabile e non giustificato”. Sembra una questione di lana caprina, ma la conseguenza è pesantissima: anticipare l’iscrizione significa anticipare la scadenza dei termini di durata delle indagini, rendendo inutilizzabili gli atti compiuti successivamente. Così come possono diventare inutilizzabili i verbali di persone sentite senza l’assistenza di un difensore in quanto non indagate, mentre secondo il giudice avrebbero dovuto esserlo: è il famoso caso delle “Olgettine” nel processo Ruby ter, che portò all’assoluzione di tutti gli imputati tra cui Silvio Berlusconi (la sentenza è stata annullata dalla Cassazione).
